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BOLLETTINO ONDATE DI CALORE 14 - 16 AGOSTO 2024

 Livello 3: 14/08/2024 Livello 3: 16/08/2024Bollettino sulle ondate di calore 14 - 16 agosto 2024ultima versione aggiornata: 14/08/2024...

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Sindaco

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 12 comma 5 del D.lgs. n. 1/2018, per finalità di protezione civile è responsabile:

  1. dell’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti di cui all’art. 54 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura comunale di protezione civile;
  2. dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo;
  3. del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio, provvedendo ai primi interventi necessari e dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi emergenziali di tipo B o di tipo C (cfr. art. 7 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 1/2018).

Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del D.lgs. n. 1/2018, il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, è responsabile, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

  1. del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
  2. della promozione, dell’attuazione e del coordinamento delle attività di protezione civile (di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 1/2018) esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
  3. della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di protezione civile di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 1/2018.
  4. dell’articolazione delle strutture organizzative preposte all’esercizio delle funzioni di protezione civile e dell’attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio della sala operativa, nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali.
  5. della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alla propria amministrazione, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di protezione civile (di cui all’art. 7).

Per garantire il coordinamento delle attività di protezione civile in situazioni di emergenza prevista o in atto di particolare criticità, il Sindaco, in quanto Autorità territoriale di protezione civile, dispone dell’intera struttura comunale e può chiedere l’intervento delle diverse strutture operative della protezione civile presenti sul proprio territorio nonché delle aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

Qualora la calamità naturale o l’evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l’attività di informazione alla popolazione (cfr. art. 12, comma 6, del D.lgs. n. 1/2018).

Ai sensi dell’art. 12 comma 2 del D.lgs. n. 1/2018, per lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività fondamentali di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, il Comune provvede con continuità:

  1. all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi;
  2. all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione di emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
  3. all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile;
  4. alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle popolazioni colpite;
  5. alla predisposizione dei piani comunali o di ambito -ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.lgs. n. 1/2018- anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
  6. al verificarsi delle situazioni emergenziali di protezione civile, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
  7. alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
  8. all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito -ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.lgs. n. 1/2018- sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Sono altresì compiti prioritari del Sindaco assicurare ogni attività necessaria e indifferibile diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza. Dopo il superamento dell’emergenza, il Sindaco dispone l’accertamento dei danni e ne dà comunicazione a chi di competenza per l’eventuale indennizzo.

In caso di sua assenza e/o impedimento temporaneo, il Sindaco è sostituito dall’Assessore/Consigliere delegato alla Protezione Civile (qualora nominato) che ne assume i pieni poteri nonché dal Vicesindaco ove sia necessario adottare atti in qualità di Ufficiale di Governo.